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IL NUOVO PROCESSO CIVILE AGGIORNATO ALLA RIFORMA CARTABIA

Webinar di 8 ore in modalità e-learning
CORSO ACCREDITATO AL CNF - 8 CFP

La fruizione del webinar avviene esclusivamente ONLINE in modalità POD (Play-On-Demand)

Il “CORSO "IL NUOVO PROCESSO CIVILE AGGIORNATO ALLA RIFORMA CARTABIA” intende fornire un contributo e strumenti riguardo al nuovo processo civile dopo la Riforma Cartabia.

Il 28 febbraio è entrato in vigore il processo civile riformato dal Dlgs 149/2022, attuando la legge delega 206/2021. Queste norme rappresentano uno degli step fondamentali della riforma Cartabia, voluta allo scopo principale di accelerare i tempi del processo, dando attuazione agli obblighi assunti dall’Italia verso la Ue con il Pnrr. Un'operazione ampia, che si propone il riassetto «formale e sostanziale» della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, con interventi sul Codice di procedura civile, sul Codice civile, sul Codice penale, sul Codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile».

PRIMO MODULO 1 ora
Data di entrata in vigore delle singole modifiche e riforma del libro I del codice di procedura civile

In questo modulo si parlerà delle date di entrata in vigore della riforma Cartabia. Tutti i processi introdotti dopo il 28 febbraio 2023, saranno soggetti alla nuova normativa. Lo spartiacque è quindi fissato alla data del 1° marzo 2023. Alcune disposizioni, come già indicato nel regime transitorio originario del D.lgs. n. 149, in particolare quelle sulla udienza a trattazione scritta e in video conferenza, entreranno in vigore il 1° gennaio 2023 e saranno applicabili anche ai processi pendenti ciò avvenga anche innanzi al giudice di pace e al tribunale per i minorenni, quando il processo telematico non è ancora stato ancora applicato nei procedimenti relativi. Venendo alle impugnazioni, le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sull’appello si applicano alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, mentre in precedenza il riferimento era il deposito della sentenza da impugnare Per il ricorso per cassazione, invece, le nuove norme sulla camera di consiglio si introducono a partire dal 1° gennaio 2023, per i procedimenti in cui non è ancora stata fissata la camera di consiglio a quella data. La norma sul rinvio interpretativo pregiudiziale innanzi alla Corte di cassazione, segue un regime transitorio ancora diverso: entra subito in vigore il 1° gennaio 2023, anche per i procedimenti pendenti a quella data. Per il processo della famiglia e dei minori, l’entrata in vigore è fissata per il 28 febbraio 2023, senza che il tribunale per i minorenni abbia applicato in toto le regole del processo telematico La normativa concernente invece l’ordinamento dei mediatori familiari inserita nelle disposizioni di attuazione, entra in vigore dal 30 giugno 2023. Le nuove norme sul processo esecutivo, in particolare concernenti la formula esecutiva nonché l’abrogazione dell’art. 476 c.p.c., che eliminano la formalità, entreranno in vigore in relazione agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023. Le nuove norme sui consulenti tecnici del giudice entreranno in vigore solo quando sarà emesso il decreto ministeriale che fisserà le categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria Sulla mediazione e negoziazione assistita, le nuove norme relative alla mediazione obbligatoria e all’applicazione sul patrocinio a spese dello Stato, nonché all’abilitazione a rivestire il ruolo di mediatori si applicano a partire dal 30 giugno 2023.

SECONDO MODULO 1 ora
Riforma del processo di cognizione

In questo modulo il docente spiega la riforma Cartabia con riferimento al primo grado del processo ordinario di cognizione, la principale novità introdotta dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) è rappresentata dalla modifica della fase introduttiva. L’obiettivo del legislatore delegante era quello di spostare le preclusioni a carico delle parti, collocandole in un momento anteriore all’udienza, mediante una redistribuzione temporale della sequenza degli atti già previsti nel sistema precedente. In questa maniera, la causa diviene astrattamente matura per la decisione già in prima udienza. La riforma opera principalmente sul piano della scomposizione delle attività processuali per ricomporle secondo un diverso disegno. Il rischio è che il risultato non cambi in alcun modo ovvero non cambi di molto. Anzi, il rischio è che le nuove disposizioni portino con sé nuove questioni interpretative, che, a consuntivo, potrebbero pesare più dei benefici prodotti.

TERZO MODULO 1 ora
Riforma del giudizio d'appello

In questo modulo verrà analizzata la riforma del giudizio d’appello. L’intervento riformatore della Legge n. 206/2021 nasce dall’esigenza di raggiungere gli obiettivi di semplicità, concentrazione e ragionevole durata del processo in modo da garantire effettività della tutela. Con la riforma del giudizio di appello si vuole scoraggiare impugnazioni pretestuose e semplificare la procedura improntandola a maggiore celerità ed efficienza. Nell’esercizio della delega, il decreto o i decreti legislativi dovranno intervenire su sette macro tematiche. La trattazione della causa in appello dovrà svolgersi davanti al consigliere istruttore designato, giudice designato dal presidente del collegio e deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione. Il consigliere istruttore avrà la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l'impugnazione che non ha possibilità di essere accolta e la decisione circa la manifesta infondatezza dovrà essere assunta, a seguito di trattazione orale, con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi potrà modificare la disciplina della provvisoria esecutività delle sentenze appellate, potrà inoltre introdurre modifiche alla fase della decisione. Il consigliere istruttore dovrà limitare le ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio, potrà modificare il procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze e introdurre ulteriori modifiche al codice di rito.

QUARTO MODULO 1 ora
Riforma del procedimento innanzi alla Cassazione

In questo modulo, il docente analizzerà la riforma del procedimento in Cassazione. Per quanto concerne il giudizio di cassazione, la delega prevede innanzitutto la riforma del c.d. filtro in Cassazione, con la previsione di un procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. In particolare, se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. La delega, inoltre, prevede l’introduzione del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, da parte del giudice di merito, di una questione di diritto (art. 1, comma 9). Inoltre, viene prevista l’introduzione di una nuova ipotesi di revocazione della sentenza civile quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in tutto o in parte, contrario alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli. L’intervento del Governo, quindi, come esposto nella Relazione tecnica allo schema di d.lgs., è stato diretto a razionalizzare i procedimenti dinanzi alla Suprema Corte, riducendone i tempi di durata e modellando i riti sia camerali che in pubblica udienza con misure di semplificazione, snellimento ed accelerazione degli adempimenti.

QUINTO MODULO 1 ora
Riforma del giudizio innanzi al Giudice di Pace

In questo modulo verrà analizzato il giudizio dinanzi al Giudice di Pace. Il processo davanti al giudice di pace conoscerà due tipologie di novità. La prima riguarda la competenza per valore, che passerà da euro 5.000 ad euro 10.000 per quanto concerne le cause relative a beni mobili, e da venti mila a venticinque mila euro per le cause relative a danni da circolazione stradale. La seconda novità riguarda il rito. Come noto il rito davanti al Giudice di pace sarà governato dal nuovo rito semplificato di cognizione, e all’interprete il compito di coordinare le norme specifiche contenute nel III capo con quelle del rito semplificato. Il presente lavoro è diviso per fasi, partendo da quella introduttiva, passando per quella di trattazione e concludendo con quella decisionale. Domanda e costituzione. Gli articoli 316, 317 e 318 Cpc sono modificati per rendere compatibile una serie di attività con l’adozione del ricorso al posto dell’atto di citazione. E dunque la modalità di presentazione della domanda in forma verbale, che resta, il conferimento del mandato e le modalità di fissazione dell’udienza. Ritoccato il primo comma dell’articolo 319 Cpc per mantenere la costituzione delle parti in forma semplificata, ma adattandola alle esigenze del processo telematico.

SESTO MODULO 1 ora
Riforma del diritto di famiglia

In questo modulo verrà analizzata la riforma sul Diritto di Famiglia che entro il 2024 dovrebbe portare alla nascita del Tribunale della Famiglia e alla scomparsa degli attuali Tribunali per i Minorenni. L’obiettivo generale è quello di accorciare i tempi dei procedimenti e di superare l’attuale frammentazione tra TM, tribunale ordinario e giudice tutelare. Naturalmente, tutto avverrà per gradi e a tappe già fissate, partendo, dal marzo del 2023, con le modifiche che riguardano separazioni e divorzi. Lo snellimento delle procedure punterà, innanzitutto, sul fatto che l’iter di separazione non avrà più bisogno di un’udienza preliminare, ma saranno gli avvocati di ciascuna delle parti coinvolte a raccogliere tutti gli elementi per chiedere la separazione. In questo modo, quando i legali presenteranno il ricorso al giudice, questo avrà già in mano una vera e propria istruttoria e potrà convocare, entro tre mesi, l’udienza di separazione. Inoltre, già durante questi tre mesi, avendo in mano tutti gli elementi, il giudice potrà emettere provvedimenti cautelari che andranno poi confermati o revocati entro i successivi 15 giorni. Si capisce che, se il lavoro di raccolta del materiale da parte degli avvocati è stato completo e accurato, il giudice fin dalla prima udienza avrà in mano tutti gli elementi per poter già trovare un accordo e addirittura emettere la sentenza di separazione. Inoltre, la riforma prevede la possibilità di inserire la domanda di divorzio già all’interno della causa di separazione, accorpando i procedimenti e risparmiando tempo e soldi. Per quanto riguarda i minori, la riforma Cartabia stabilisce che questi vadano sempre ascoltati, naturalmente garantendo loro situazioni protette. Proprio per cercare di avere subito tutti gli elementi importanti in mano, la riforma prevede anche che tra i documenti da presentare al giudice per avviare la causa di divorzio ci sia il “piano genitoriale”, con il quale i genitori spiegano come intendono regolare le attività dei figli relativamente alla scuola e alle attività extrascolastiche, nonché per le visite ai parenti e i periodi di vacanza. Una delle novità maggiormente qualificanti della Riforma è sicuramente quella di realizzare un modello di giustizia proiettato a superare la “logica avversariale dicotomica” tipica del processo, per favorire viceversa una modalità compositiva dei conflitti, tramite strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. Guardando più da vicino gli istituti della Negoziazione assistita e della Mediazione familiare, notiamo come la Riforma abbia assegnato un ruolo significativo alla gestione negoziata della lite.

SETTIMO MODULO 1 ora
Riforma dei procedimenti esecutivi

In questo modulo verrà trattato il procedimento esecutivo. Al fine di snellire le attività procedurali e velocizzare l’attività di espropriazione forzata, il decreto apporta rilevanti modifiche che troveranno applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. Le aree di intervento attengono, principalmente, alla disciplina della custodia dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita ad un professionista. Viene, inoltre, introdotto un istituto nuovo, la cosiddetta vendita diretta. Sulla base della disciplina vigente, è ormai pacifico in giurisprudenza che nel caso in cui un’esecuzione sia iniziata sulla base di una formula esecutiva di seconda edizione rilasciata in assenza di idonea autorizzazione ai sensi dell’art. 476 cpc tale vizio non incide sulla validità dell’azione esecutiva intrapresa ma è ritenuta una mera irregolarità.

OTTAVO MODULO 1 ora
Riforma dei procedimenti speciali - Modifiche alle disposizioni di attuazione

L’ultimo modulo verrà diviso in due parti. In questa prima parte del modulo il docente ha analizzato la riforma dei procedimenti speciali. La legge-delega n. 134 del 2021, con l’obiettivo dichiarato fin dall’intitolazione di puntare all’efficienza del processo penale e alla celere definizione dei procedimenti giudiziari, “scommette”, sul solco di altre precedenti riforme, su di una più ampia applicazione nella prassi dei procedimenti speciali deflativi del dibattimento. Il successo di questa scommessa, che si fonda innanzi tutto su di un ampliamento dei presupposti e degli effetti premiali, in particolare, del patteggiamento, si lega con la “nuova” disciplina delle varie fasi del procedimento penale, nonché del sistema sanzionatorio e della futura introduzione della restorative justice, anche al fine di ridurre la centralità quale pena del carcere. È la conferma che le novità in tema di riti alternativi vanno lette alla luce del “modello” processuale, penitenziario e ordinamentale pensato dalla legge “Cartabia”.

Nella seconda parte, il docente ha analizzato le modifiche alle disposizioni di attuazione. Il D.L., convertito con modificazioni nella L n. 199/ del 2022 contiene, al di là di tale previsione, anche alcune importanti disposizioni destinate ad incidere tanto sul regime transitorio quanto sulla portata di alcune norme contenute nel decreto legislativo. Il testo interviene, innanzitutto, sulla delicata questione relativa alle ripercussioni della scelta di stabilire per alcuni reati non più la procedibilità d’ufficio, ma la procedibilità a querela. si dispone, unicamente, che le misure cautelari personali, in corso d’esecuzione, adottate per taluno dei reati che sono diventati procedibili a querela, perdono efficacia se, nel termine di 20 giorni dall’entrata in vigore della riforma, l’Autorità procedente non acquisisca la querela. Durante il decorso di quel termine è stabilita, espressamente, la sospensione della durata massima della custodia cautelare, sino alla acquisizione della querela ovvero, comunque, non oltre venti giorni. Particolare importanza assumono le disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico.

Il corso comprende le dispense fatte dal docente

Avv. Gianluca Fiorentini

Titolare studio legale Fiorentini & Partners, avvocato civilista, esperto in Amministrazione di sostegno, Mediatore civile, Foro di Roma, giornalista già collaboratore l’Espresso.

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