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Il curatore speciale del minore

Corso di 8 ORE

CORSO ACCREDITATO AL CNF - 8 CFP

Obiettivi del corso e sommario

Il corso è rivolto a tutti gli avvocati prescindendo dalla propria area di competenza professionale specifica.

Il corso “Curatore speciale del Minore dopo la Riforma Cartabia è stato progettato al fine di rispondere alla crescente domanda di competenze professionali, di aggiornamento e specializzazione da parte dell’avvocatura, in particolar modo, di coloro che si occupano di diritto minorile.

Il corso coprirà l’area del diritto minorile civile e penale, i profili sovranazionali, deontologici, etici e psicologici, la differenza tra curatore e difensore, le norme e verranno trattati casi pratici Il curatore speciale è un soggetto che assiste il minore in tutti quei casi in cui i genitori o chi ne ha la responsabilità non tutelino adeguatamente i suoi interessi a causa di un conflitto d'interessi. In un processo quindi, il curatore speciale rappresenta giudizialmente il minore nel contraddittorio con i genitori o di chi ha la responsabilità con il fine di tutelare gli interessi del suo assistito.

La figura del curatore speciale del minore si desume dalla Convenzione di Strasburgo del 1996, il cui fine, come recita l'art .1 è di "promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

Il curatore speciale del minore, in genere, è un avvocato che però non deve avere competenze solo in ambito giuridico ma anche in ambito psicologico.

Per essere iscritti negli albi è necessario frequentare un corso professionalizzante che prepari l’avvocato a rivestire il ruolo di Curatore del minore.

PRIMO MODULO - 1 ora

Tutela e Curatela - Rapporto con il minore

Avv. Eleonora Grimaldi

In questo modulo si analizzerà la figura del tutore che svolge attività di tutela nei confronti di minori che necessitano di supporto legale; rappresenta il minore in tutti gli atti civili, amministra i suoi beni, collabora con tutti i soggetti coinvolti nel processo di cura del minore, come i Sevizi Sociali, la comunità o la famiglia affidataria che lo ospita. Si parlerà del Tutore che viene nominato dal Giudice Tutelare del Tribunale nel cui circondario vi è la sede principale degli affari e degli interessi del minore (e, quindi, sostanzialmente, dove è la sua residenza o dimora abituale). La figura del curatore speciale dei minori si rende necessaria quando i genitori sono temporaneamente inadeguati a tutelare la posizione del figlio in un processo in cui vengono discussi i suoi diritti, come in caso di affidamento del minore dopo una separazione o un divorzio. Il Tribunale nomina un curatore speciale d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero allorché si avverte un conflitto di interessi tra il minore ed i genitori, e laddove il curatore è anche un avvocato, può costituirsi in giudizio personalmente, ricoprendo entrambi i ruoli. Il curatore speciale dei minori si sostituisce al minore ed agisce nel suo interesse quando i genitori o chi ne fa le veci non sono in grado di farlo; è una figura che opera in una determinata situazione, in particolare in un procedimento di adottabilità o in cui si debba stabilire la responsabilità genitoriale sul minore, oppure in procedimenti di separazione o di divorzio di genitori che non sono in grado di mettere in pratica una decisione del giudice.

SECONDO MODULO - 1 ora

Rapporto con gli operatori del Servizio Sociale ed Enti Territoriali Rapporti con altre parti: Avvocati, CTU, Strutture e Genitori del Minore e Magistrato

Avv. Eleonora Grimaldi

Verrà analizzato quando sia importante fare rete tra diversi attori, condividere e confrontare metodologie e sistemi operativi per creare un impianto operativo che funga da base per ogni singolo intervento e diventi un valido aiuto. Assistenti Sociali dei Servizi e curatore si trovano a svolgere un ruolo fondamentale nella tutela delle persone minorenni e delle loro famiglie, ognuno in una posizione di indipendenza funzionale e con un’autonomia decisionale. I rapporti del Curatore con le altre parti saranno di confronto e sinergico per tutelare al meglio il minore coinvolto.

TERZO MODULO - 1 ora

Il Curatore Speciale del Minore nella recente normativa e giurisprudenza

Avv. Eleonora Grimaldi

Nella riforma Cartabia la figura del curatore speciale è prevista dall’art. 78 c.p.c.. Si tratta di una norma avente portata generale: se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace un curatore speciale con il compito di rappresentarlo o assisterlo finché non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante.

QUARTO MODULO - 1 ora

Il Curatore Speciale nei procedimenti sulla Responsabilità Genitoriale

Avv. Eleonora Grimaldi

Nella riforma Cartabia la figura del curatore speciale è prevista dall’art. 78 c.p.c.. Si tratta di una norma avente portata generale: se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, o vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all’incapace un curatore speciale con il compito di rappresentarlo o assisterlo finché non subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante.

QUINTO MODULO - 1 ora

La deontologia del curatore e la responsabilità professionale; Il compenso del curatore e l'ammissione al patrocinio a spese dello stato

Avv. Eleonora Grimaldi

In questo modulo verranno spiegate le raccomandazioni alle quali il Curatore dovrà attenersi: i canoni deontologici di cui agli artt. 9, 14, 15 e 19 cod. deontologico che il Curatore deve rispettare. Ha inoltre il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell’art. 24 cod. deontologico e deve astenersi dall’incarico laddove abbia assistito le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Nel rispetto dell’art. 18, comma 2, cod. deontologico, il Curatore deve garantire l’anonimato dell’assistito, nel caso in cui ricorrano i presupposti, il Curatore può depositare in nome e per conto del minore istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

SESTO MODULO - 1 ora

Il Ruolo del Curatore Speciale nelle diverse fasi del procedimento penale

Avv. Marco Spena

In questo modulo vengono analizzate tutte le norme che il nostro ordinamento prevede. La nomina di curatore speciale giunge dal Tribunale. Sussistono infatti diversi riferimenti normativi, nella Costituzione, nel codice civile, nel codice di procedura civile, nella legge sull’adozione, nelle convenzioni internazionali di New York del 1989 e di Strasburgo del 1996. Nelle convenzioni internazionali, segnatamente quella di New York (1989) e quella di Strasburgo (1996), è sancito il principio per cui il minore deve considerarsi unsoggetto di diritto autonomo anche alla luce di quanto stabilito dall'art. 111 della Costituzione, che disciplina il principio del c.d. giusto processo. Il principale riferimento si trova nella Convenzione di Strasburgo (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77)

SETTIMO MODULO - 1 ora

Il Curatore Speciale nei procedimenti di adottabilità dinnanzi il Tribunale dei Minorenni

Avv. Marina Meucci

Nel modulo verrà spiegato il ruolo del Curatore nei procedimenti di adottabilità. Per garantire che il procedimento si svolga sin dall’inizio con l’assistenza legale del minore, deve essergli nominato un curatore speciale preferibilmente nella persona di un avvocato esperto in diritto minorile, Il curatore espleterà i compiti di cui alla predetta Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori, ratificata e resa esecutiva con legge 77/2003 e, se avvocato, difenderà il minore nel processo. La nomina di un curatore speciale al minore è necessaria per assicurare al minore stesso un difensore. Il minore è parte nel giudizio di adottabilità ma non ha capacità di agire e non può nominare un difensore di fiducia. Quindi, ai sensi sia della sentenza n. 1/2002 della Corte costituzionale che della Convenzione di Strasburgo (che nei principi generali è self executing), è necessario nominare al minore un curatore/rappresentante.

OTTAVO MODULO - 1 ora

Il Colloquio del Curatore con il Minore: Modalità di ascolto del minore. Il colloquio; La comunicazione verbale e non verbale; Tecniche di ascolto

Dott.ssa Roberta Vitelli

In questo modo verranno analizzate le modalità di ascolto del minore. Il curatore speciale del minore si adopererà affinché i colloqui con il minore avvengano con modalità congrue in relazione all'età, alle condizioni psicofisiche dello stesso, anche avvalendosi di uno psicologo, dell'eventuale terapeuta che sostiene il minore, degli operatori socio sanitari, del tutore, se nominato, e se in corso una consulenza tecnica, anche dal suo perito di parte. Il curatore speciale concorda con gli operatori dei Servizi Socio Sanitari o con il tutore, se nominato, o con l'eventuale terapeuta le modalità dell'incontro che, se possibile, potranno svolgersi anche nel proprio studio.

Il corso comprende le dispense fatte dai docenti

Docenti

Avv. Eleonora Grimaldi

Avocato esperto in diritto di famiglia, Mediatore familiare, Docente e coordinatore di corsi di formazione nel settore del diritto di famiglia e diritto penale minorile, accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dal Consiglio dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali e dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi di Roma, docente presso l’Università di Roma Tor Vergata nel Master MEDIM, Volontaria Avvocata del Telefono Rosa, Componente e coordinatore della sezione minori e famiglia del CREG dell’Università di Roma Tor Vergata, Membro del progetto Educal (educazione alla legalità nelle scuole) in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma e l’Associazione nazionale magistrati (ANM), coordinatore didattico del corso di Mediazione penale presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; è responsabile Giustizia riparativa presso la Commissione penale Ordine degli Avvocati di Roma; è responsabile presso ilTelefono rosa onlus del percorso messa alla prova MAP e lavori socialmente utili LSU; fa parte del PROGETTO MEDITHEIA Il pianeta della mediazione scolastica presso le scuole primarie e secondarie.

Dott.ssa Roberta Vitelli

Psicologa Clinica, Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, Psicologa Forense, CTU presso il Tribunale di Fermo, Psicologa dell’età evolutiva.

Avv. Marco Spena

Avvocato del libero Foro iscritto all’albo dell’Ordine degli Avvocati di Napoli con esperienza in Diritto Penale e Procedura Penale- Diritto Penale e Procedura Penale Minorile.

Avv. Marina Meucci

Avvocato del Foro di Roma. Si è perfezionata in diritto di famiglia anche attraverso il corso biennale di specializzazione per operatori giuridici e psico-sociali dell'Associazione "Famiglia e Minori", con la quale ha effettuato anche attività di ricerca e tirocinio presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. E' stata, per alcuni anni, membro del comitato editoriale della rivista semestrale di diritto e psicologia "Famiglia e Minori", per lo studio e le ricerche sulla famiglia ed il minore, dell'omonima Associazione. Curatore speciale dei minori presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

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